Mobilità 2016 -precedenze-

UIL Scuola Firenze

I docenti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 13 del CCNI presentano la domanda nei termini e con la modulistica della fase A -indipendentemente dalla fase di partecipazione-

I docenti che intendano avvalersi della prima precedenza prevista dall’art. 13 del CCNI presentano la propria domanda di trasferimento nei termini e con la modulistica della fase -A- indipendentemente dalla fase di partecipazione al movimento

La prima precedenza prevista dall’art.13 del contratto sulla mobilità è una precedenza assoluta nella fase A, riconosciuta a tutto il personale docente, compreso quello immesso in ruolo nelle fasi del piano straordinario di assunzioni, che si trovi, nell’ordine, in una delle seguenti condizioni:

1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);

2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

Quindi se ad esempio un docente neo immesso in ruolo nella fase C da Gae del piano straordinario di assunzioni, che di norma dovrebbe fare la richiesta di mobilità dal 9 maggio al 30 maggio in fase C della mobilità, si trovasse ad avere riconosciuta la prima precedenza dell’art.13 del CCNI sulla mobilità, dovrà fare la sua istanza di mobilità dal 11 aprile al 23 aprile insieme ai docenti della fase A.

La prima precedenza prevista dall’art.13 quindi è una precedenza assoluta e non una semplice precedenza relativa alla fase di pertinenza.

Data
13-04-2016
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