Indicazioni per le supplenze A/S 2016-2017

UIL Scuola Firenze

Istruzioni ed indicazioni operative relative all’attribuzione delle supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2016/17.

Il MIUR con nota 24306 dell’1 settembre 2016 ha fornito ai Direttori Scolastici Regionali le istruzioni ed indicazioni operative relative all’attribuzione delle supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2016/17.

Di seguito le novità introdotte rispetto alle indicazioni operative dello scorso anno:

1. è possibile conferire incarichi a tempo determinato anche ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli del Consiglio di Stato;

2. i posti del potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie.

Il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee solo fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia in possesso del previsto titolo di studio di accesso.

3. le domande di messa a disposizione sui posti di sostegno devono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati/specializzati;

4. relativamente alla scuola primaria i posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrate con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato. Le ore da considerare devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un' ora di programmazione, da 11 a 22 ore si aggiungono 2 ore;

5. i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed A.T.A. presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.

La UIL Scuola ha segnalato, relativamente a quest’ultimo punto, l’inutilità di ribadire quanto previsto dalla Legge 107/2015, in quanto non solo non rappresenta una problematica imminente ma di urgente intervento normativo.

Data
01-09-2016
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