Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e istituto devono essere presentate entro il termine del 24 giugno 2017.
Si aggiornano tutte le graduatorie di istituto?
No.
Sono aggiornate la seconda e la terza fascia.
La prima fascia delle graduatorie di istituto sarà invece aggiornata a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020.
Le graduatorie avranno validità triennale.
Saranno valide per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20.
Sì.
Non si procederà ai nuovi inserimenti nelle graduatorie di istituto relative alle classi di concorso:
A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;
B-29 Gabinetto fisioterapico;
B-30 Addetto all'ufficio tecnico;
B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
B-33 Assistente di Laboratorio.
È possibile presentare domanda nelle graduatorie di un’unica provincia.
Le domande devono essere presentate ad una scuola a scelta degli interessati che gestirà la domanda.
Tale scuola deve essere indicata per prima nell’elencazione delle scuole prescelte nel Modello B. Nel caso nell’elenco siano presenti scuole di diversi ordini e gradi, la scuola prescelta deve appartenere all’ordine di grado superiore.
Le domande vanno presentate in modalità cartacea.
I moduli di domanda devono essere spediti, con unico plico, con raccomandata A/R o consegnati a mano alla scuola cui è affidata la gestione.
In alternativa, il modello di domanda può essere trasmesso in formato digitale mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata della scuola prescelta.
▪ Seconda fascia - docenti che sono in possesso di:
Inoltre, per le classi di concorso 31/A - 32/A e 77/A (ora A029-A030- A056), costituisce titolo di accesso, oltre al diploma di conservatorio (vecchio ordinamento) anche il diploma di secondo livello in discipline musicali (nuovo ordinamento).
▪ Terza fascia – docenti che sono in possesso di:
Si.
Consentono l’accesso:
▪ la laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria;
▪ la laurea in scienze dell’educazione (L-19);
▪ titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002, purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di “Maturità magistrale”.
▪ Modello B: per la richiesta delle istituzioni scolastiche prescelte deve essere utilizzato da tutti gli aspiranti che richiedono l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto.
▪ Modello A/1: deve essere utilizzato da coloro i quali richiedono l’inclusione in graduatoria di II fascia.
▪ Modello A/2: deve essere utilizzato da coloro i quali richiedono l’inclusione in graduatoria di III fascia e riguarda:
▪ Modello A/2-bis: deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in terza fascia sia per insegnamenti per i quali erano già iscritti in graduatorie di terza fascia del precedente triennio scolastico 2014/17, che per nuovi insegnamenti.
Sì.
Sì.
In particolare, in caso di abilitazioni verticali a cascata, la specializzazione sul sostegno conseguita con i nuovi corsi attivati in base al D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e al D.M. 30 settembre 2011 non vale in automatico per tutti i gradi di scuola per i quali si è abilitati.
Sì.
Entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande (24 giugno 2017).
Esclusivamente attraverso la modalità on line.
Tale modello dovrà essere inviato alla scuola alla quale sono stati indirizzati i modelli A/1, A/2 e A/2-bis.
Si potrà presentare dal 1 al 20 luglio.
Sì.
Nei limiti delle 20 istituzioni scolastiche.
Sì.
Complessivamente 20 sedi per tutti gli insegnamenti per i quali ha titolo ad essere inserito nelle rispettive graduatorie.
Per l’utilizzo del sito internet sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:
Sì.
Gli aspiranti residenti all’estero, o ivi stabilmente domiciliati, qualora non siano già registrati, effettuano la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell’Autorità Consolare Italiana.
È, comunque, ammessa la possibilità di presentare domanda di registrazione alla procedura POLIS tramite delega ad altra persona residente nel territorio italiano. Tale delega dovrà essere compilata e firmata a cura del richiedente. In questo caso sarà il delegato a recarsi presso la segreteria scolastica portando con sé il modulo di Delega stesso, il Modulo di Adesione debitamente compilato e le fotocopie di entrambi i documenti (del delegante e del delegato).
Si possono richiedere massimo 20 scuole appartenenti alla stessa provincia con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni, di cui al massimo 2 circoli didattici.
Tale disposizione non è valida per le province dove vi è carenza numerica di una o altra tipologia di istituzione scolastica. In questo caso le competenti Direzioni regionali possono disporre che per tali province gli aspiranti possono presentare domanda nel numero complessivo di 10 istituzioni scolastiche, senza tener conto dei limiti prescritti.
Sì.
I docenti della scuola dell’infanzia e primaria interessati possono chiedere, secondo le apposite modalità previste nel Modello B, fino ad un massimo di 7 scuole, col limite di 2 circoli didattici.
No, a meno che debba essere rivalutato.
Pertanto si presenta il titolo di accesso solo se si tratta di nuovo inserimento o se è un titolo in sostituzione di quello precedente.
No.
A chi era già incluso nelle precedenti graduatorie, purché presenti domanda per la stessa fascia, sarà assegnato, tramite apposita dichiarazione di autocertificazione contenuta nei modelli A/1, A/2 e A/2-bis, il punteggio con cui figurava nelle relative graduatorie del triennio precedente.
A questo punteggio si aggiungerà quello conseguito successivamente alla data del 23 giugno 2014 sino al termine della scadenza di presentazione della domanda previsto per il 24 giugno 2017.
Il docente lo dovrà dichiarare.
In questo caso, il dirigente scolastico della scuola alla quale è pervenuta la nuova domanda di supplenza farà gli opportuni accertamenti presso la scuola di precedente gestione della domanda.
No.
È infatti fatto esplicito divieto, a pena di esclusione dalla procedura, di riprodurre dichiarazioni relative a titoli e servizi già dichiarati per la medesima fascia in occasione della procedura relativa ai precedenti trienni scolastici 2011/14 e 2014/17, nonché ai bienni 2009/2010 e 2010/2011 che siano già stati sottoposti a giudizio di valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda.
Potranno invece essere dichiarati anche titoli valutabili acquisiti prima del 23 giugno 2014 purché non presentati in precedenza.
Sì.
Devono dichiarare anche tutti i titoli e servizi dichiarati nei bienni e/o trienni precedenti gli aspiranti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
Coloro i quali, all'entrata in vigore del DPR n. 19/2016 (23 febbraio 2016), siano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle pregresse classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e del DM 22/2005, potranno fare riferimento a queste confluite nelle nuove.
No.
Non saranno inseriti nuovi titoli informatici rispetto al triennio precedente. Inoltre, è prevista una riduzione del punteggio, anche in relazione ai titoli informatici già presenti.
Sì.
Solo per strumento musicale e per gli insegnamenti specifici del liceo Coreutico.
Sì.
I candidati dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione.
Sì.
È fatta eccezione relativamente a: