Valutazione, certificazione competenze, esami di Stato

UIL Scuola Firenze

Una scheda chiara e sintetica per orientarsi con le criticità da noi riscontrate. (nel link in basso allegata la scheda scaricabile)

Il Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017, in attuazione della legge 107/2015 ha introdotto novità sulla certificazione delle competenze e sulla valutazione, modificando i principi a cui le scuole devono attenersi per queste attività, risalenti al 2008, quando il dpr 22 reintrodusse la scala decimale di riferimento.

In prossimità della scadenza quadrimestrale a cui la maggior parte delle scuole si attiene nella gestione delle sintesi valutative mettiamo a disposizione una scheda di approfondimento sui principali elementi a cui i docenti dovranno riferirsi per svolgere l’importante funzione valutativa. 
Il decreto presenta luci ed ombre. Il lavoro di approfondimento ha portato la Uil Scuola ad evidenziare alcune criticità che riportiamo a conclusione dell’analisi.

Applicazione

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
Le novità sulla valutazione si applicano a partire dall'a.s.2017-2018

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
Le novità sulla valutazione si applicano a partire dall'a.s.2018-2019

Formativa ed educativa e concorre al miglioramento dell'apprendimento e del successo formativo. Promuove l'autovalutazione.

Orientativa, perché documenta lo sviluppo dell'identità personale.

Deve essere:

Connessa alle Indicazioni Nazionali

Comunicata in modo efficace e trasparente alle famiglie

Attenta alla personalizzazione.

Sono oggetto di valutazione le attività di Cittadinanza e Costituzione con riferimento all'ambito storico geografico.

Funzione del collegio dei docenti

Il Collegio Docenti, articolato in “dipartimenti disciplinari” (gruppi di lavoro nella scuola primaria), deve:

  • definire criteri e modalità di valutazione,
  • predisporre strumenti da utilizzare in sede di valutazione intermedia e finale (griglie con descrittori dei livelli di apprendimento e dello sviluppo delle competenze)
  • inserire nel PTOF una sezione dedicata alla valutazione.

Per la valutazione del comportamento il collegio deve definire:

  • I giudizi sintetici
  • Le competenze di cittadinanza che intende valorizzare e valutare
  • Le iniziative della scuola per valorizzare comportamenti positivi anche coinvolgendo le famiglie

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

SCUOLA PRIMARIA

Ammissione alla classe successiva

Per questo segmento di segnala   un maggiore richiamo alla collegialità in caso di possibilità di non ammissione alla classe successiva. 
Gli alunni vi sono ammessi anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti; 
in tal caso la scuola attiva specifiche strategie per il miglioramento.
I docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere alla classe successiva in casi eccezionali con specifica motivazione.

La valutazione degli apprendimenti

È espressa in decimi, è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe.
È integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Per gli alunni con certificazione con disturbi specifici di apprendimento (DSA )si fa riferimento al Piano Didattico Personalizzato (PDP).
In casi particolari è previsto l' esonero dall'insegnamento della lingua straniera.

Religione e attività alternative

È prevista “...una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti”. I docenti partecipano agli scrutini intermedi e finali.

Ampliamento e arricchimento offerta formativa

“I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito”. Tali docenti NON PARTECIPANO agli scrutini intermedi e finali.

Valutazione del comportamento

Si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Viene espressa collegialmente attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

Prove Invalsi

-nelle classi II in ITALIANO e MATEMATICA

-nelle classi V in ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA): sono previste misure compensative e dispensative come previsto nel Piano di studi Personalizzato(PDP), con possibile esonero dalla lingua straniera

Alunni con disabilità: si fa riferimento al Piano Educativo individualizzato(PEI), partecipano alle prove Invalsi con adeguate misure compensative e dispensative, possono essere esonerati con decisione degli insegnanti della classe.

Certificazione delle competenze

Viene rilasciata al termine della scuola primaria con modello unico del Miur.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Per  questo segmento formativo il decreto prevede quattro novità fondamentali: l'ammissione alla classe successiva,la modifica degli esami di stato, la modifica dell'impatto delle  prove Invalsi e la certificazione delle competenze.

Ammissione alla classe successiva

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.”

“...il voto dell'insegnante di religione cattolica…., e.. il voto espresso dal docente per le attività alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.”

“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico”

Esame di Stato

Sono previste tre prove scritte: italiano, matematica e un'unica prova scritta per le due lingue straniere ed un colloquio “finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonchè il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere”.

La commissione è presieduta dal dirigente scolastico della stessa scuola, “o un docente collaboratore del dirigente ... in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.”

Prove Invalsi

Lo svolgimento delle prove è condizione per essere ammessi all’esame (prova suppletiva in caso di assenza). È previsto che siano computer-based.  Riguardano Italiano matematica ed inglese.

Si svolgono ad aprile. Il voto non fa più media negli esami.

Mentre il Decreto legislativo del 13 aprile prevedeva una valutazione in decimi per ciascuna delle prove invalsi da allegare alla scheda di attestazione delle competenze, nel D.M. Del 3/10/2017 si chiarisce che non ci saranno i voti ma descrittori dei livelli raggiunti.

Tali descrittori, definiti annualmente dall'invalsi, non sono ancora stati ancora inviati alle scuole.

Certificazione delle competenze

“...Descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite...”

Viene rilasciata al termine della scuola secondaria di primo grado con modelli nazionali che prevedono quattro livelli descrittivi (in Europa tre).

La valutazione

È espressa in decimi ed è effettuata collegialmente dai docenti del consiglio di classe.

È integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Nel caso di carenze in una o più discipline, l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) si fa riferimento al piano di studi personalizzato (PDP).

In casi particolari è previsto l'esonero dall'insegnamento della lingua straniera.

Per gli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dalla L.104/92.

Religione e attività alternative

È prevista “...una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti”. I docenti partecipano agli scrutini intermedi e finali.

Ampliamento e arricchimento offerta formativa

“I docenti che svolgono attività e insegnamenti finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.”

I docenti NON PARTECIPANO agli scrutini intermedi e finali.

Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Riferimenti essenziali sono:

  • Statuto delle studentesse e degli studenti
  • Patto educativo di corresponsabilità
  • Piano Triennale dell'offerta Formativa PTOF
  • Regolamento d’Istituto

Viene espressa collegialmente attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione non più con un voto.

Le prove per i Dsa e per gli alunni diversamente abili

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA): Sono previste misure compensative e dispensative come previsto nel Piano di studi Personalizzato, con eventuale esonero dalla lingua straniera.

Per gli alunni con disabilità si fa riferimento al Piano educativo individualizzato.
Partecipano alle prove Invalsi con adeguate misure compensative e dispensative, possono essere esonerati con decisione del consiglio di classe.

Per gli alunni con disabilità (L.104/92) riferimento imprescindibile è il Piano Educativo Individualizzato(PEI) nel quale è possibile prevedere misure compensative e dispensative e esonero da una o più prove.

“Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.”
Se l’alunno non si presenta all'esame viene rilasciato attestato di credito formativo.

Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento(DSA) legge 170-2010
Riferimento imprescindibile il Piano Didattico Personalizzato con misure compensative e dispensative e possibilità di concedere tempi più lunghi e utilizzo strumenti informatici.

“In casi di particolare gravità..., anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, l’alunno è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

ESAME DI STATO NEL II CICLO D'ISTRUZIONE
A partire dall' anno scolastico 2018-2019

L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Ammissione esami

Per essere ammessi sono richieste le seguenti condizioni:

  • frequenza 3/4 del monte ore annuale personalizzato.
  • partecipazione nel V anno alle Prove Invalsi.
  • svolgimento delle attività di alternanza scuola /lavoro.
  • votazione non inferiore al sei in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto
  • un voto di comportamento non inferiore a 6.

Nel caso di votazione inferiore a 6, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame.

Il voto dell’insegnante di religione cattolica, e del docente per le attività alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Sono ammessi all’esame, a domanda, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nella penultima classe, non meno di 8/10 in tutte le discipline o gruppo di discipline e nel comportamento, e che abbiano riportato non meno di 7/10 per ciascuna disciplina e 8/10 nel comportamento, negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni nei due anni precedenti. Tali votazioni non si riferiscono all'insegnamento di Religione Cattolica o alle attività alternative.

Attribuzione credito scolastico

Il Consiglio di Classe (compresi gli insegnanti di religione cattolica e attività alternativa), in sede di scrutinio finale attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di 40 punti (12 per il terzo,13 per il quarto, 15 per il quinto).

La corrispondenza tra la media dei voti e il credito scolastico attribuito è stabilita da una tabella allegata al decreto.

Commissione d'esame

Una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni. È assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dall'intera commissione.

Prove d’esame

L’esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio.

La prima prova riguarda la lingua italiana, la seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio.

Con decreto del Ministro dell’istruzione sono definiti i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.

In tale decreto sono definite le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi da assegnare alle prove, che consentono di rilevare conoscenze, abilità e competenze acquisite dai candidati.

Nei percorsi dell’istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico. Una parte della prova è predisposta dalla commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica.

Colloquio d'esame

La commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi.

Il colloquio accerta anche le conoscenze conseguite nell'ambito delle attività di Cittadinanza e Costituzione.

Esiti dell'esame

Il punteggio finale complessivo in centesimi, venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte per un totale di 40 punti. Un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio. I quaranta punti restanti derivano dai crediti. Punteggio minimo per superare esame è 60/100.

Prove Invalsi

Nell’ultimo anno gli studenti devono sostenere, come condizione per ammissione all’esame, prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall’INVALSI, in italiano, matematica e inglese.

Per le studentesse e gli studenti assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l’espletamento delle prove.

Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate e il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative.

Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), sono ammessi a sostenere l’esame di Stato sulla base del piano didattico personalizzato(PDP).

Nel diploma finale non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.

Per i candidati con certificazione di DSA con la sola dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa.

In casi di particolari gravità, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestato di credito formativo con indicazione solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.

Esame di Stato alunni con disabilità

Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato.

La commissione d’esame, predispone una o più prove differenziate. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

La commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l’anno scolastico e può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove.

Se la commissione prevede prove non equipollenti a quelle ordinarie, o gli alunni non partecipano agli esami o non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo. Il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.

Al termine dell’esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum.

Diploma finale e curriculum

Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea, attesta l’indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

Al diploma è allegato il curriculum, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro.

È previsto che il Ministro dell’istruzione emani modelli nazionali.

Osservazioni critiche 
Una deriva burocratica

Per la Uil Scuola anche in materia valutativa si registra una tendenza generalizzata alla burocratizzazione, una deriva burocratica, che in questo caso, come in altri, rischia di distogliere gli insegnanti dalla fondamentale azione educativa per ricondurre dentro schematismi rigidi, prolissi e poco efficaci i processi educativi.

Per quanto riguarda le prove Invalsi, ad esempio,  si evince quanto segue:  nella scuola secondaria di I grado viene prevista, in uscita dal primo ciclo, in aggiunta all'attestato delle competenze, una sezione che contiene i risultati delle prove invalsi relative all'italiano,matematica e l'inglese.

Nel decreto legislativo del 13 aprile si parla di valutazione in decimi, ma nel decreto n. 742 del 3/10 si parla di repertorio di indicatori per la descrizione dei livelli, definito annualmente dall'Invalsi. 
Ma non vengono esplicitati e quindi i docenti si trovano a dover affrontare la riflessione sul da farsi a puntate. Il tempo che passa non aiuta gli insegnanti che in materia valutativa hanno necessità di avere con chiarezza tutti gli strumenti a disposizione causa la forte interrelazione.

La scelta di portare il formato della scheda a cinque pagine inoltre ne rende difficoltosa la lettura, e nel caso di ricorso al cartaceo, comporterebbe un aumento di costi e di lavoro per le scuole.

Le stesse formulazioni potevano essere sintetizzate in una pagina.

Per le prove Invalsi nella scuola secondaria, al di fuori di ogni motivazione logica e didattica, la deriva burocratica si è espressa nella loro obbligatorietà per l’ammissione all’esame di stato.

Una prova finalizzata all’autovalutazione della scuola e per il miglioramento della pratica didattica viene trasformata in un puro adempimento burocratico. Si intende combattere in modo improprio la contrarietà alle prove che alcuni docenti esprimono da tempo, piuttosto che attivare processi di maggiore coinvolgimento, anche attraverso percorsi formativi mirati.

Non sempre la tecnologia aiuta! Nella scuola secondaria il decreto prevede che le prove invalsi siano computer-based. Tale modalità e' di difficile attuazione per la situazione concreta delle scuole, che in genere non hanno laboratori informatici sufficienti ed efficienti per tutti gli alunni. Pertanto viene lasciata alle scuole la possibilità di somministrare le prove in più giorni in relazione al numero di computer disponibili, ma ciò può facilmente avere impatto sul loro valore oggettivo; il fattore contemporaneità garantisce dagli effetti di molte variabili esterne, come il cheating studentesco.

Un'alternanza ambigua > Per quanto riguarda l’alternanza scuola-lavoro, l’obbligatorietà del percorso ai fini dell’ammissione all’esame di stato del II ciclo, risulta del tutto impropria poiché facendo ormai parte del percorso di studi, le attività svolte dovrebbero rientrare logicamente all’interno della valutazione.

Averne previsto invece l’obbligo ai fini dell’ammissione all’esame, anche non tenendo conto delle enormi criticità evidenziate nello svolgimento, le trasforma anche in questo caso in un puro adempimento burocratico.
Data
16-01-2018
Condividi su: